Riepilogo delle disposizioni regionali in tema di bagnino

Premessa

Non tutte le Regioni italiane hanno normato il tema delle piscine ad uso pubblico, cioè

– piscine condominiali/residenziali
– piscine turistico-ricettive
– piscine pubbliche (aperte a tutti)

Se la Regione di interesse non è in elenco, in tema di sorveglianza vale ciò che è riportato dall’Accordo Stato-Regioni del 2003, e cioè:  punto 4.1 L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.

Per quanto riguarda le piscine pubbliche, quelle cioè con accesso indiscriminato, aperte a tutti, il bagnino è sempre obbligatorio. Per le piscine condominiali non è mai obbligatorio, tranne la necessità di sorveglianza (non necessariamente il bagnino) sancita dalla regione Lombardia per le piscine con profondità maggiore di 1.40 m e/o volume superiore a 300 mc.

Per quanto riguarda le piscine ad uso turistico, invece, le disposizioni sono diverse a seconda della Regione. Di seguito è riportato l’elenco delle disposizioni. Come detto, solo alcune Regioni hanno stabilito requisiti diversi rispetto all’Accordo.

Toscana
Non è obbligatorio il bagnino se:

– Divieto di accesso ai minori 14 anni non accompagnati
– Presenza di recinzione per prevenire accessi incontrollati
– Informazione agli utenti

Emilia Romagna
Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina < 100 mq e  profondità acqua < 140 cm
– Vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata. Se vigilanza non continuativa gli utenti devono essere informati
– Pronta disponibilità di personale formato al primo soccorso
– Valutazione rischi nel piano di  autocontrollo

Lombardia

1) Per vasche< 180m3 e profondità < 1,40m
Piano di sorveglianza che preveda

  1. a) Una vigilanza adeguata. Nel caso la vigilanza non sia continuativa, gli utenti devono essere informati;
  2. b) Un rapido intervento in caso di necessità;
  3. c) Tempestiva disponibilità di personale abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso

2) Per vasche tra 180 e 300 m3,o di profondità> 1,40m
Piano di sorveglianza che preveda:

  1. a) una vigilanza adeguata costantemente prevista in prossimità dell’area bagnanti. in grado di prestare anche assistenza di primo soccorso; .
  2. b) un rapido intervento in caso di necessità;

3) Per vasche  > 300 m3, indipendentemente dalla profondità,
Piano di sorveglianza che preveda un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.

Liguria
Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina <100 mq
– Profondità acqua <140 cm
– con almeno 2 lati liberi da ostacoli
– con divieto di accesso ai minori di 12 anni non accompagnati
– con vigilanza adeguata, anche con sistemi di controllo da postazione presidiata
– presenza di personale formato al pronto soccorso prontamente  disponibile.

Sono inoltre esclusi:
– agriturismi (con limitazioni) e “strutture ricettive che consentano bagni elioterapici mediante l’uso di solarium posti nei pressi della vasca di piscina

Umbria
Non è obbligatorio il bagnino se:

  1. a) Superficie piscina ≤180 mq e profondità acqua < 150 cm
  2. b) piscina di superficie di qualunque dimensione avente profondità ≤120 cm

Deve essere prevista:

– Presenza di attrezzature per il soccorso (salvagenti, pertiche allungabili)
– Divieto di accesso ai minori di 12 anni non accompagnati

Previste anche altre deroghe

Marche
Non è obbligatorio il bagnino se:

– strutture ricettive con meno di 120 posti

o quelle con più di 120 posti ma:

– piscina con superficie inferiore a 240 mq,
– una profondità media ≤140 cm,
– pendenza del fondo <8%
– profondità max ≤160 cm

Puglia
Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina ≤ 100 mq e  profondità acqua ≤140 cm
– sono attivati sistemi alternativi di controllo e allarme in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti.

Molise
Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina ≤ 100 mq e  profondità acqua ≤140 cm
– piscina con vasca di superficie qualunque con h ≤120 cm
– Informazione agli utenti
– recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina
– presenza di attrezzature per il soccorso in acqua, quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca
– divieto di accesso ai minori di anni 12 non accompagnati.

Calabria
Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina ≤ 100 mq e  profondità acqua ≤140 cm
– Vigilanza adeguata anche con sistemi di controllo e allarme
– Informazione agli utenti
– Vasca con almeno 2 lati liberi da ostacoli
– Presenza di personale formato al primo soccorso prontamente disponibile
– Divieto di accesso ai minori di 12 anni non accompagnati
– Valutazione del rischio nel piano di autocontrollo

Trento
Non è obbligatorio il bagnino se:

  1. a) Superficie piscina ≤ 120 mq e profondità acqua ≤140 cm
  2. b) presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare un secondo lato del bordo vasca nelle piscine esistenti, per usufruire della deroga relativa alla presenza dell’assistente bagnanti, la superficie massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri;
  3. c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo o di allarme da postazione presidiata. Nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono esserne informati;
  4. d) presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina;
  5. e) le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento sono indicate nel piano di autocontrollo.

Friuli
In attesa del Regolamento della Legge

Sardegna
Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina ≤ 100 mq e  profondità acqua ≤140 cm
– presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli
– vigilanza adeguata negli orari di apertura dell’impianto, anche con idonei sistemi di controllo e/o allarme, da postazione presidiata
– rapido intervento in caso di necessità
– presenza di personale tempestivamente disponibile, abilitato alle operazioni di salvataggio e a svolgere interventi di primo soccorso.