Spesso ce ne dimentichiamo, ma sono diverse le realtà coinvolte nella costruzione di una piscina privata. All’impresa effettivamente presente in cantiere se ne vanno ad aggiungere altre, contattate per procedere agli scavi, progettare la parte idraulica e posare il rivestimento interno della vasca. Ne consegue che all’impresa affidataria potrebbe effettivamente non spettare il ruolo di unica esecutrice. È sufficiente la presenza di una seconda azienda perché sia necessario nominare il “Coordinatore per la sicurezza”, così come richiesto dal D.Lgs. 81/08. Quanto riportato nel decreto ha validità anche quando le attività lavorative hanno luogo in tempi diversi. In base a quanto disposto dal Testo Unico della Sicurezza (art.90, comma 11) la nomina non è obbligatoria durante la fase di progettazione, ma solo nel caso in cui i lavori privati non siano soggetti a permesso di costruzione, e qualora il loro importo non superi i 100.000 euro. Resta obbligatoria, invece, la nomina in fase di esecuzione. Spetterà proprio al coordinatore redarre il piano di sicurezza e coordinamento.
Cosa comporta la mancata nomina? L’arresto da 3 a 6 mesi, o un’ammenda di ammontare variabile tra i 3.071,27 e i 7.862,44 euro. Altre sanzioni sono previste per la mancata verifica dell’idoneità tecnica delle imprese esecutrici (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a un massimo di 5.896,84 euro), mancata comunicazione (alle imprese e ai lavoratori autonomi coinvolti) del nominativo del coordinatore, e mancata trasmissione agli Enti preposti della notifica preliminare. In questi casi è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria (fino a 2.211,31 euro).
Meglio, pertanto, rivolgersi a un professionista che, conoscendo perfettamente la disciplina vigente, sia in grado di predisporre i documenti di rito, illustrando al committente obblighi e responsabilità derivanti dai mancati adempimenti.