Per diversi motivi, molto spesso si pensa che la costruzione di una piscina privata esuli dagli obblighi di tutela in materia di sicurezza
La motivazione addotta, in buona parte dei casi in cui si parla di costruire una piscina, è che l’impresa affidataria (cd. piscinaro) è l’unica impresa presente in cantiere. In realtà, poi, il committente scopre che la suddetta affidataria ha subappaltato gli scavi ad una seconda impresa, che la parte idraulica è stata affidata ad una terza e la quarta impresa è stata incaricata di posare il rivestimento interno della vasca.
Si deve, quindi, fare attenzione alle definizioni che ci permettono di capire i ruoli dei diversi attori: l’impresa affidataria non sempre è anche esecutrice ma, nella maggior parte dei casi, realizza anche delle opere; l’impresa esecutrice è quella che realizza i lavori (una o più imprese per altrettante opere) in virtù di specifici contratti di subappalto.
L’affidataria-esecutrice più una seconda impresa esecutrice determinano, ai fini del D.Lgs. 81/08, l’obbligo di nomina del Coordinatore per la sicurezza; questo anche nel caso in cui le stesse imprese svolgano le rispettive attività lavorative senza alcuna sovrapposizione temporale.
Detto ciò, scendendo più nel particolare, la Direzione generale per l’attività ispettiva e la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 30/2009, hanno fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione dell’art. 90, comma 11 del Teso Unico della Sicurezza specificando che in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e che abbiano un importo lavori inferiore a 100.000 euro, il committente non è tenuto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ma è obbligato, invece, ad individuare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che dovrà svolgere, senza eccezioni o limitazioni, tutte le prestazioni previste normalmente per il Coordinatore per la progettazione, ovvero la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo.
Appare chiaro, quindi, come il legislatore abbia voluto incidere in maniera puntuale anche nei lavori privati all’interno dei quali possiamo – senza ombra di dubbio – far rientrare anche la costruzione di una piscina.
Il committente privato – non avendo altri riscontri tecnici perché in alcuni casi lo stesso piscinaro fa anche il progetto della piscina – si fida di quanto gli dice il titolare dell’impresa affidataria senza immaginare quali potrebbero essere le conseguenze di questo suo incauto comportamento. Vediamo insieme quali potrebbero essere i risvolti civili e penali:
- mancata nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (art. 90, comma 3) e/o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 90, comma 4 e 5): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
- verifica dell’idoneità tecnica delle imprese esecutrici (art. 90, comma 9, lett. a)): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro
- mancata comunicazione alle imprese affidatarie, alle esecutrici e ai lavoratori autonomi del nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (art. 90, comma 7) e mancata trasmissione agli Enti preposti della notifica preliminare (art. 90, comma9, lett. c)): sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro
E’ immediato comprendere quale sia la portata della norma e quali siano le responsabilità che il committente privato assume a seguito di una – seppure in buona fede – negligenza.
Per i lavori di costruzione di una piscina è fondamentale incaricare un professionista che predisponga tutti i documenti di rito, che segua i lavori durante la loro fase esecutiva fino al collaudo finale ma, soprattutto, che illustri al committente privato tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti dal mancato adempimento delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
La nomina di un soggetto che segua la sicurezza non deve essere percepito come un costo, ma come una tutela dei principi di salute e sicurezza sul lavoro che, se disattesi, potrebbero ingenerare responsabilità civili e penali di entità ben superiori al compenso previsto
Arch. Fabrizio Rocchia
Responsabile Settore Sicurezza di Professione Acqua